Consiglio Superiore della Sanità: può l’odontoiatra eseguire la medicina estetica?
Il 15 Luglio 2014 il Consiglio Superiore di Sanità "Esprime parere favorevole all'esecuzione, da parte dell'Odontoiatra, di terapie con finalità estetiche, solo dove queste siano destinate, ai sensi della Legge 24 luglio 1985, n.409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisiste dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di
cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica "correlata" , e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'Art. 2 della Legge 409/85."
Il testo, che viene a seguito di richiesta da parte dell'ordine dei medici e odontoiatri di Roma sulle competenze degli odontoiatri nel campo della medicina estetica, è di fatto assai rilevante. Al riguardo abbiamo sentito anche il parere del Dott. Valerio Cirfera, Presidente CeSIDeL "Vanni Labrini" (Centro Studi Italiano Dermatologia legale) e segretario del direttivo AIDA.
E' dunque finito il tempo della medicina estetica eseguita dagli odontoiatri?
Con questo parere, il Consiglio Superiore della Sanità, si esprime sulla possibilità professionale degli odontoiatri non medici di estendere il proprio campo d'azione operativo dalla cavità orale alle regioni anatomiche limitrofe e a tutto il viso.
Tale "Chance" aveva, a suo tempo, indotto le società di medicina estetica italiane a esporre ufficialmente la problematica con tutte le sue criticità al Ministero della Sanità, dal momento che l'operato dell'odontoiatra poteva presumibilmente configurarsi come abuso di professione. In buona sostanza il parere del Consiglio Superiore di Sanità si sofferma su tre parametri o requisiti operativi, che nel loro complesso riducono alquanto il campo di intervento dell'odontoiatra:
1. il limite del distretto anatomico di competenza (individuata nella zona labiale)
2. il requisito delle accessorietà delle cure con finalità estetica rispetto a quelle odontoiatriche
3. divieto dell'utilizzo di dispositivi medici e farmaci che non fanno parte di quelli previsti dell'Art. 2 della Legge 409/85 (e cioè quelli che utilizzano per il loro lavoro di odontoiatri)
Orbene, tali limitazioni non assurgono a funzione di legge, ma costituiscono un parere, sia pur ufficiale, da parte di un ente ministeriale. Pur non costituendo legge, nella sostanza il parere ha, comunque, una valenza e un'importanza massimale, in quanto potrebbe essere fatto valere allorquando insorgessero dei contenziosi giudiziari o extragiudiziari con prevedibile soccombenza dell'odontoiatra a cui venissero contestati livelli ed estensioni operative non appropriati per la funzione della propria laurea.
Nel merito, l'odontoiatra, può occuparsi di migliorare l'aspetto estetico dei suoi pazienti-clienti solo ed esclusivamente per quanto riguarda la cavità orale sino alle labbra comprese, e comunque esclusivamente nell'ambito di un programma diagnostico-terapeutico avente come riferimento oggettivo di intervento il cavo orale e l'apparato dentale, a completamento della propria opera armonica che "guarda" alle labbra come al confine anatomo-funzionale del distretto corporeo di cui l'odontoiatra si occupa.
L'intervento a finalità estetiche sulle labbra (l'unico permesso), non può essere comunque perseguito con farmaci o dispositivi medici che non siano necessari all'esercizio della loro normale professione di odontoiatra (dell'Art. 2 della Legge 409/85).
Quest'ultimo punto limita oggettivamente la gran parte dei mezzi utilizzati nella medicina estetica fra cui citiamo solo per esempio la radiofrequenza, la tossina botulinica, i filler in genere i laser per uso cutaneo, la luce pulsata e così via.
Valerio Cirfera & Giovanni Menchini